Chi può richiedere la sospensione?
La richiesta di sospensione potrà essere effettuata
entro il 30/09/2020 e per i contratti finanziati
prima del 21/04/2020.
Potranno richiedere la sospensione i titolari di contratti di
credito al consumo che, come effetto dell'emergenza Covid-19, a
partire da una data successiva al 21/02/2020 e sino alla data
ultima del 30/09/2020 si trovino, al momento della richiesta, in
una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta
a:
-
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
(ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non
per giusta causa, con attualità dello stato di
disoccupazione).
-
Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciali ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato (ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità
dello stato di disoccupazione).
-
Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri
ammortizzatori sociali).
-
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21/02/2020,
ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data
dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato
superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione
della propria attività, operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall’autorità competente per
l’emergenza coronavirus.
-
Gli eredi
che presentino le caratteristiche sopra elencate di persone
decedute che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza
di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo
pari al capitale residuo.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i
quali alla data del 21/02/2020 non risultassero ritardi di
pagamento.
Nel corso del periodo di sospensione sono applicati interessi
calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso (TAN) del
finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati
alla fine della sospensione, a partire dal pagamento della prima
rata in scadenza. Gli interessi saranno suddivisi in quote di pari
importo e in numero uguale alle rate residue del
finanziamento.
Pertanto la quota d’interessi dovuti verrà aggiunta alla
rata che verrà pagata normalmente.
Alla fine della sospensione, il rimborso del prestito personale
riprenderà, con le rate comprensive della quota interessi a
carico e il conseguente allungamento del piano di ammortamento.
La sospensione riguarda le rate non ancora maturate al momento
della richiesta e a decorrere dalla prima rata utile.
La durata massima della sospensione onerosa dei pagamenti sarà
di sei mesi (comprendenti eventuali mesi di sospensioni onerose
già godute; ad esempio se si è già usufruito di 2
mesi di sospensione onerosa e si chiede una ulteriore sospensione,
potrà essere concesso un ulteriore periodo di sospensione di
massimo 4 mesi).
Per chiedere la sospensione è necessario allegare
un’adeguata documentazione che dimostri gli effettivi
requisiti utili alla richiesta.